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   Dal Movimento Camperisti:  
Oggetto: circolazione e sosta delle autocaravan : circ. Min.
Interni nr. 277 del 15/01/2008


Gentili Signori,

con riferimento alla nostra precedente del 14 novembre 2007
, la presente per informare , se gia’ non ne siete a
conoscenza, della circolare  nr. 277 del 15/01/2008 inerente
le linee guida in materia di circolazione e sosta delle
autocaravan inviata dal Ministero dell’Interno a tutti i
Prefetti  (di seguito riportata).

Riteniamo che sarebbe utile e opportuno da parte Vostra
informare di tale circolare i Comuni a Voi associati, questo
per evitare che le famiglie dei camperisti vengano
ingiustamente sanzionate ed inoltre e di conseguenza per
evitare i relativi ricorsi presso gli uffici giudiziari.

Per collaborare alla diffusione dell’informazione , i
camperisti provvederanno , qualora dovessero riscontrare nei
comuni visitati degli illegittimi divieti di
circolazione/sosta solo per camper e/o la mancanza di
parcheggi anche per camper, ad inviare una lettera al
Sindaco ed inoltre per conoscenza al Ministero degli
Interni, al Ministero dei Trasporti, al Presidente della
Regione e al Prefetto

Fiduciosi dell’attenzione che presterete alla presente,
vogliate gradire i nostri cordiali saluti.


1 febbraio 2008


Movimento Camperisti
I fondatori: Eriberto Genovese, Valerio Poluzzi, Ivano Pavan
e-mail: direzione@movimentocamperisti.com
web: http://www.movimentocamperisti.com


Movimento d’Opinione Camperisti-ITA
Francesco Capaccioni
e-mail: camperistiita@alice.it
web: http://www.camperisti-ita.135.it
group: http://it.groups.yahoo.com/group/CamperistiITA_CHAT



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Di seguito il testo della circolare prot. nr 277 datata 15
gennaio 2008 inviata dal Ministero dell’ Interno a tutti i
Prefetti.

Nota: la circolare e’ anche disponibile in parecchi siti
web , tra cui quello della Polizia di Stato al link
http://www.poliziadistato.it/pds/news/allegati/LINEE%20GUIDA%20IN%20MATERIA%20DI%20CIRCOLAZIONE%20E%20SOSTA%20DELLE%20AUTOCARAVAN1.pdf


Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per
gli Uffici Territoriali di Governo
Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/

ROMA 14 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO -
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO -
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D’AOSTA – AOSTA

E p.c.:
AL DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA
DI STATO - SEDE


OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi
dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida
in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti
in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di
esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma
citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono
trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto
nell’esercizio delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che
puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia.
In particolare:
• L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente
una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per
essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1
lett. m) del Codice della Strada).
• Ai fini della circolazione stradale in genere e agli
effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
• La loro sosta, ove consentita, non costituisce
campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo
esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e
non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio
ingombro (art. 185 c.2).
• Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe
possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della
zona (art. 185 c.3).
• E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque
chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.
185 c.4).
• Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la
realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti
impianti igienico-sanitari (art. 378).
• I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dall’ente proprietario della
strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3).

• Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della
strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere
temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett. b) ).
• Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli
(art. 6 c.4 lett. d) ).
• Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su
strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o
di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o
eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore
prima (art. 6 c.4 lett. F )).
• Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4
(art. 7 c.1 lett. a) ).
• Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e)
).
• Essi possono, altresì, previa determinazione della
giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della
durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.
f) ).
• Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di
cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h) ).

Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il
Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze
della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle
strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità,
può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del
proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla
sosta per la particolare categoria di veicoli in esame
appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla
sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi
propri e che non occupino la sede stradale nella misura
eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a
giustificarli.

Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica
stradale che può interessare le autocaravan in quanto
talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di
autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non
perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di
cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei
centri abitati).

Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei
Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti
che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A
seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e
da talune associazioni, in particolare l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei
Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme
di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei
confronti degli autoveicoli in argomento.

Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto,
per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari
dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori,
con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di
innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti
fondamentali:

• la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono
parificati a tutti gli altri autoveicoli;
• la netta distinzione tra il “sostare” e il
“campeggiare”;
• l’obbligo all’allestimento di impianti
igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine
di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo
i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli
impianti interni delle autocaravan.

• la possibilità per il Comune di prevedere
l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il
turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un
intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e
non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati
in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185
dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al
1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini
della circolazione stradale in genere e agli effetti dei
divieti e limitazioni previsti negli articoli 6
(regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri
abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per
gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che
hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori
che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il
Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare
quanto segue.

Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova
riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del
D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari
sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella
comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa
rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più
ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e
integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il
profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che
richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato
dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela
dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.

In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle
autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla
necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto,
l’igiene e la sanità pubblica.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio
provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo
quello di frenare “... abusi di carattere
igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e
bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “….
prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di
malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per
l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e
materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e
urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela
dell’igiene pubblica, stante la genericità delle
espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro
elemento indicatore, limitano la circolazione delle
autocaravan sulla base di motivi che non sono certo
riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che
comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e
bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente
utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in
pericolo l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la
motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici
e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a
giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale
violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di
cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della
Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del
medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno
adottando un divieto preventivo sulla presunzione di
violazione futura di una norma, in quanto è palese che la
sanzione si applica quando si realizza una particolare
situazione di illegittimità che la norma prevede in
astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per
la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “
è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”..


Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso
degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto
dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un
provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di
sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio
per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa
riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella
implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo,
mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di
idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.
Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art.
185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare
allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal
suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che
deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al
veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica
via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso
non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le
finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio
per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma
viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto,
fermata e sosta dei veicoli).
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di
intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il
campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime,
devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art.
185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le
autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli
altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la
sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia
sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede
stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi
propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente
il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria
appare illegittima.

Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio
consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai
criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche
e funzionali che presiedono alla realizzazione del
parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si
può escludere dalla circolazione la “autocaravan”
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della
Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso
tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse
autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico
sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è
auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo
che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano,
possano fruire del territorio senza subire discriminazione,
ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla
sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e
dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a
distanza ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione
dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la
lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte
dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan,
tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica
segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di
potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica
la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un
parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al
contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli
aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la
circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far
installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio
una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una
sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la
circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere
la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la
circolazione dei veicoli preposti agli interventi di
emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco,
veicoli della Protezione Civile, ecc…..
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di
autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente
padiglione).
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure
considerato “dissuasore di sosta” come definito
dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di
sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da
utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della
carreggiata rende necessario, in posizione anticipata,
impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per
evitare che restino incastrati o non possano manovrare per
tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita
differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale
dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per
carenza di attività istruttoria, non effettuata, o
sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a
situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la
sicurezza della circolazione stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato
da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed
inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.

Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le
quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di
richiamare la particolare attenzione sul contenuto della
direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come
strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di
presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203,
assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio
nella verifica della legittimità formale e sostanziale
della segnaletica stradale nell’espletamento delle
competenze di cui all’articolo 12.

IL DIRETTORE GENERALE
Penta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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